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La tematica legata alle comunità energetiche riveste un interesse sempre maggiore. Anche per questo, è importante approfondire la normativa che disciplina questo fenomeno, nato per incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Dopo aver analizzato in breve le differenze tra comunità energetiche e gruppi di autoconsumo, è giusto allora entrare nel dettaglio delle norme italiane e comunitarie, in modo da comprendere a fondo i vari risvolti di questo nuovo, possibile strumento di sviluppo economico ecosostenibile.

Il panorama legislativo sulle Comunità Energetiche

In linea generale, il panorama normativo legato alle comunità energetiche rinnovabili integra in maniera relativamente organica la recente produzione comunitaria e i decreti recettivi italiani.

L’obiettivo è quello di creare un contesto normativo nel quale le configurazioni di autoconsumo siano in grado di perseguire obiettivi di produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili. A questo traguardo, però, si affianca anche la volontà di ridurre le emissioni di gas serra e conseguire profili di risparmio energetico superiori.

Entriamo quindi nel dettaglio della disciplina legislativa delle comunità energetiche, iniziando dalle fonti comunitarie più recenti.

Le regole europee: energia pulita per tutti

Nel 2019, l’Unione Europea ha definitivamente approvato il pacchetto “Energia pulita per tutti gli Europei”, meglio conosciuto come Clean Energy Package (CEP). Questa iniziativa conferma l’importanza che l’energia rinnovabile riveste nel territorio comunitario.

In particolare, il pacchetto interviene con otto Direttive su temi centrali come:

  • Prestazioni energetiche degli edifici;
  • Energie rinnovabili;
  • Efficienza energetica;
  • Mercato elettrico.

Tra le altre, due sono le direttive maggiormente interessanti se rapportate al funzionamento di una comunità energetica. In particolare:

  • La Direttiva UE 2018/2001, che include le definizioni diautoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER);
  • La Direttiva UE 2019/944, che identifica e definisce la Comunità Energetica dei Cittadini (CEC).

Il primo dettaglio di un certo interesse riguarda la differenza tra CER e CEC, specificata come segue:

  • Una CER si basa sul principio di autonomia tra membri, e può gestire l’energia in forma di calore, elettricità e gas. Questo a patto che l’energia venga generata da fonti rinnovabili;
  • Una CEC può gestire esclusivamente l’elettricità, che però può essere prodotta sia da fonti rinnovabili che fossili.

Entrambe le direttive, poi, danno una definizione di comunità energetica, identificandola come un “soggetto giuridico” che si basa sulla partecipazione “aperta e volontaria”. Lo scopo prioritario non è generare profitti, ma raggiungere benefici:

  • Ambientali;
  • Sociali;
  • Economici.

Degli eventuali risultati ottenuti ne beneficiano i membri della comunità e, in ultima istanza, tutto il territorio in cui questa si ritrova a operare.

Il Decreto Milleproroghe sulle comunità energetiche

In Italia, il recepimento della Direttiva europea sulle energie rinnovabili e sul mercato interno dell’energia è ancora in divenire. Nonostante ciò, la fase di sperimentazione è comunque iniziata e ha dato vita a interessanti iniziative.

Una delle più apprezzabili si identifica con l’articolo 42-bis del c.d. “Decreto Milleproroghe”, convertito nella legge n. 8/2020 del 29/02/2020.

Questa fonte, pertanto, distingue l’autoconsumo collettivo come un gruppo di consumatori ubicati nello stesso edificio in cui si trovano uno o più impianti che vengono alimentati in modo esclusivo da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda le comunità energetiche, viene previsto che i soggetti partecipanti debbano produrre energia destinata all’autoconsumo con impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile e con potenza non superiore a 200 kW.

Il Decreto si concentra poi sulla promozione di soluzioni tecnologicamente efficienti come i sistemi di accumulo, oltre che su incentivi di natura economica. In particolare, viene definita una tariffa cumulabile con le altre detrazioni fiscali, a cui è possibile accedere solo se l’impianto utilizzato è installato dopo il 1 marzo 2020.

Questo un riepilogo di alcuni dei benefici previsti:

  • Tariffa pari a 100 €/MWh per l’energia condivisa nell’ambito di autoconsumo collettivo (utenti nello stesso edificio o condominio);
  • Tariffa pari a 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili (stessa cabina elettrica di bassa o media tensione);
  • 10 €/MWh di sgravio quantificato da ARERA – sottoforma di restituzione in bolletta – a fronte dell’evitata trasmissione dell’energia in rete. Il dato è pari a 8 €/MWh per le CER sull’energia condivisa;
  • Circa 50 €/MWh a titolo di remunerazione dell’energia immessa in rete a Prezzo Zonale Orario.

Il ruolo del Superbonus al 110%

Il c.d. “Decreto Rilancio”, ovvero il Decreto Legge n. 34/2020, va a incidere anche sull’installazione di impianti a energia rinnovabile, e pertanto rientra nell’ambito di interesse di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo.

In termini pratici, i benefici vengono erogati sottoforma di riduzioni Irpef e Ires in cinque quote annuali di pari importo. Per accedervi, è necessario realizzare interventi che comportino un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio interessato. Ad esempio:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • Interventi sulle parti comuni, come sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati almeno di classe A, o con sistemi autonomi di pompe di calore;
  • Interventi di riqualificazione antisismica.

Effettuando almeno uno dei tre interventi evidenziati, si potrà accedere alla detrazione al 110% di quelli che vengono definiti interventi aggiuntivi. Tra gli altri:

  • Installazione di impianti fotovoltaici fino a 20 kWp e comunque con una spesa complessiva non superiore a € 48.000;
  • Installazione di sistemi di accumulo degli impianti fotovoltaici (da 1000 €/kWh), per un massimo di € 48.000;
  • Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

La detrazione al 110% sugli impianti fotovoltaici si estende agli impianti da 200 kW installati da comunità energetiche rinnovabili costituite da condomini o enti non commerciali, anche se solo alla quota di spesa corrispondente alla potenza di 20 kW.

L’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici così installati potrà essere condivisa a livello di autoconsumo collettivo e comunità energetiche, e può essere incentivata se superiore alla quota di 20 kW. I primi 20 kW, infatti, non possono essere condivisi e remunerati, perché secondo la norma – su cui insiste la detrazione al 110% – la quota spetta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Comunità Energetiche in Italia: l’impegno di Erreci

Il tema delle comunità energetiche e dell’autoconsumo assume sempre maggiore importanza. Riuscire a comprendere i vari risvolti normativi non è sempre semplice, ma diventa essenziale per cercare di cogliere questa opportunità.

Erreci, in questo ambito, vuole proporsi come un punto di riferimento per tutti i soggetti interessati a sfruttare le nuove possibilità date dall’utilizzo sostenibile degli impianti di energia rinnovabile. Per qualsiasi dubbio o informazione, allora, telefonate allo 0331 341963. Oppure scrivete una email a info@erreci.info.

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