Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo collettivo nascono per rispondere alle esigenze legate ad un utilizzo sempre più efficiente delle energie rinnovabili. I recenti apporti normativi disegnano un quadro piuttosto complesso e variegato. Il tema della gestione economica dell’energia condivisa, in particolare, diventa centrale, grazie a incentivi e opportunità da sfruttare.

Affinché la transizione energetica apporti davvero un cambiamento nella società, sono molti gli ambiti nei quali è necessario intervenire. In altre parole, non bisogna solo che i processi di produzione di energia siano più efficaci. Bisogna anche e soprattutto che: 

  • La produzione di energia costituisca un volano dello sviluppo economico;
  • L’energia rinnovabile prodotta venga effettivamente utilizzata quando serve;
  • Le infrastrutture nazionali siano pronte ad accogliere l’energia immessa dai singoli produttori.


E in questo quadro che l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche possono rappresentare strumenti particolarmente importanti.

Caratteristiche e differenze tra comunità energetiche e autoconsumo collettivo

La distinzione tra autoconsumo e comunità energetiche è sottile ma sostanziale

Posto che, come visto, entrambe queste entità hanno come obiettivo una migliore gestione della produzione di energie rinnovabili, la distinzione rientra nella configurazione delle comunità. 

Se il gruppo di utenti interessati si trova nello stesso edificio gruppo di autoconsumatori collettivi. Diversamente, si rientra nell’ambito delle comunità energetiche

Più precisamente: 

Per autoconsumo collettivo si intende gruppo di consumatori di energia rinnovabile che agiscono in modo collettivo, ritrovandosi nel medesimo edificio.

Il condominio rappresenta  l’esempio più evidente di questa configurazione, infatti a fronte di un solo impianto di produzione realizzato sull’edificio, i benefici in termini di autoconsumo dell’energia prodotta vanno a tutti i partecipanti, ovvero le singole abitazioni presenti nell’immobile.

Per  comunità energetica si intende un gruppo di privati, enti territoriali, autorità locali o PMI che decidono di costituirsi in forma giuridica con l’obiettivo di produrre e condividere energia collettivamente. 

Si parla di comunità di energia rinnovabile nel momento in cui vengono rispettate le seguenti condizioni: 

  • I membri devono essere privati, enti territoriali, autorità locali o PMI;
  • I soggetti interessati devono aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica, e devono essere collegati alla stessa rete di bassa tensione;
  • Devono costituirsi in una associazione, cooperativa o consorzio;
  • Devono dotarsi di statuto, indicare un referente (appartenente o meno alla comunità) e specificare le modalità di condivisione dei benefici derivanti dalla produzione.



La normativa di riferimento per le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo

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La disciplina che regola la materia è ricca di contributi, sia a livello europeo sia nazionale

Si parte dalla Direttiva 2009/29/CE, con la quale l’Unione Europea si dava i primi obiettivi da raggiungere entro il 2020 in termini di riduzioni di gas serra, produzione da fonti rinnovabili e risparmio energetico. 

In seguito, è stato il turno della Direttiva 2018/2001 (RED II), che ha sostituto la precedente. Con questa normativa venivano posti obiettivi fino al 2030 in termini di produzione energetica da fonti rinnovabili. È questa la fonte a cui risalire per la prima assegnazione di diritti agli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e alle “comunità energetiche”

 

A livello nazionale, le Direttive europee sono state recepite con il DL 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto Milleproroghe), convertito nella Legge n.8 del 28 febbraio 2020, e nella delibera ARERA 318/2020/R/EEL


Di recente, poi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto 16 Settembre 2020, c.d. “Decreto Autoconsumo Collettivo”, dove vengono definite le tariffe di incentivazione alla produzione di energia per autoconsumo collettivo e comunità energetiche. Infine a  dicembre 2020 GSE ha dato seguito a quanto previsto dal succitato decreto ed alla delibera ARERA 318/2020/R/EEL pubblicando le regole tecniche per la costituzione di comunità energetiche ed autoconsumo collettivo.

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