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Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo nascono per rispondere alle esigenze legate a un utilizzo sempre più efficiente delle energie rinnovabili. I recenti apporti normativi disegnano un quadro piuttosto complesso e variegato. Il tema della gestione economica dell’energia condivisa, in particolare, diventa centrale, grazie a incentivi e opportunità da sfruttare.

Prima di approfondire meglio il discorso su comunità energetiche e autoconsumo collettivo, è bene cercare di specificare cosa si intenda per “efficienza” nell’ambito dell’utilizzo di fonti rinnovabili.

Cosa significa parlare di energie rinnovabili efficienti

Affinché la transizione energetica apporti davvero un cambiamento nella società, sono molti gli ambiti nei quali è necessario intervenire. In altre parole, non bisogna solo che i processi di produzione di energia siano più efficaci. Bisogna anche e soprattutto che:

  • La produzione di energia costituisca un volano dello sviluppo economico;
  • L’energia rinnovabile prodotta venga effettivamente utilizzata quando serve (ad esempio grazie ai sistemi di accumulo);
  • Le infrastrutture nazionali siano pronte ad accogliere l’energia immessa dai singoli produttori.

E in questo quadro che l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche possono rappresentare strumenti particolarmente importanti.

Vediamo perché.

Definizione di autoconsumo e autoconsumo collettivo

Per autoconsumo si intende il rapporto tra l’energia prodotta e consumata dalle utenze rispetto all’energia generata da un impianto di produzione.

L’autoconsumo collettivo, invece, riguarda un gruppo di consumatori di energia rinnovabile che agiscono in modo collettivo, ritrovandosi nel medesimo edificio o condominio.

I riferimenti normativi dell’autoconsumo

Recenti e importanti sono stati gli interventi a sostegno dei gruppi di autoconsumo. In particolare, il DL 30 dicembre 2019 (c.d. Decreto Milleproroghe), fa luce su alcune questioni di vitale importanza come:

  • La modalità di associazione;
  • I diritti dei partecipanti;
  • L’applicazione degli oneri di sistema e del meccanismo tariffario;
  • I compiti di ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Per un approfondimento su queste tematiche, è possibile leggere il testo del DL 30 dicembre 2019, n. 162.

Di recente, poi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto 16 Settembre 2020, c.d. “Decreto Autoconsumo Collettivo”, dove vengono definite le tariffe di incentivazione alla produzione di energia per autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

La definizione di comunità energetiche

Una comunità energetica non è altro che un gruppo di privati, enti territoriali, autorità locali e PMI che decidono di costituirsi in forma giuridica con l’obiettivo di produrre e condividere energia collettivamente.

Si parla di comunità di energia rinnovabile nel momento in cui vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • I membri devono essere privati, enti territoriali, autorità locali e PMI;
  • I soggetti interessati devono aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica, e devono essere collegati alla stessa rete di bassa tensione;
  • Devono costituirsi in una associazione, cooperativa o consorzio;
  • Devono dotarsi di statuto, indicare un referente (appartenente o meno alla comunità) e specificare le modalità di condivisione dei benefici derivanti dalla produzione.

La normativa relativa alle comunità energetiche

Così come nel caso dell’autoconsumo, anche la disciplina normativa che regola le comunità energetiche è ricca di contributi.

Si parte dalla Direttiva 2009/29/CE, con la quale l’Unione Europea fissava i primi obiettivi da raggiungere entro il 2020 in termini di riduzioni di gas serra, produzione da fonti rinnovabili e risparmio energetico.

In seguito, è stato il turno della Direttiva 2018/2001, posta in sostituzione della precedente. Con questa normativa venivano posti obiettivi fino al 2030 in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. È questa la fonte a cui risalire per la prima assegnazione di diritti agli “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e alle “comunità energetiche”. Ed è proprio tramite questi due soggetti che la Direttiva intendeva promuovere gli obiettivi prefissati.

Le Direttive europee hanno trovato riscontro nel già citato Decreto Milleproroghe, convertito nella Legge n.8 del 28 febbraio 2020, e nella delibera ARERA 318/2020/R/EEL.

Le differenze

La distinzione tra autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili è sottile ma sostanziale.

Posto che, come visto, entrambe queste entità hanno come obiettivo una migliore gestione della produzione di energie rinnovabili, la distinzione rientra nella configurazione delle comunità.

Se il gruppo di utenti interessati si trova nello stesso edificio, condominio o centro commerciale, si parla di gruppo di autoconsumatori. Al contrario, si rientra nell’ambito delle comunità energetiche.

Gli incentivi per le comunità energetiche

Il tema degli incentivi è altrettanto importante. In questo caso, il funzionamento di comunità e gruppi di consumo può essere interessato da:

  • Superbonus al 110%;
  • Detrazione fiscale al 50%.

I due meccanismi si intersecano e non sono cumulabili. Ad esempio, nel caso di impianti con potenza superiore a 20 kW realizzato seguendo la disciplina del Superbonus 110%:

  • Fino ai 20 kW si prende come riferimento quanto previsto dal Decreto Rilancio, con l’applicazione del Superbonus 110%;
  • Oltre i 20 kW si applica la detrazione fiscale al 50%, con tetto massimo di € 96.000.

Esempi di comunità energetiche

Sono numerosi gli esempi che possono far comprendere la convenienza di una comunità energetica.

Si prenda il caso di un condominio dotato di impianto fotovoltaico da 1200 kWh/kWp all’anno. Il condominio si configura come prosumer, ovvero soggetto che allo stesso tempo produce e consuma energia.

Alcuni dati:

  • Produzione di 12000 kWh/anno;
  • Autoconsumo di 2000 kWh/anno;
  • Autoconsumo collettivo di 7000 kWh/anno;
  • Immissione in rete di 9000 kWh/anno.

A questi si aggiungono:

  • Spesa per l’acquisto di energia condominiale: € 20 cent/kWh;
  • Valore dell’energia immessa in rete: € 5 cent/kWh;
  • Incentivi per energia autoconsumata: € 10 cent/kWh;
  • Rimborso oneri: € 1 cent/kWh.

Si ottiene il seguente quadro:

  • Ricavi da mancato acquisto di energia: 2000 kWh x € 20 cent/kWh, ovvero € 400 di risparmio in bolletta;
  • Valorizzazione dell’energia immessa in rete: 9000 kWh x € 5 cent/kWh, ovvero € 450;
  • Incentivo per l’energia autoconsumata: 7000 kWh x € 10 cent/kWh, ovvero € 700;
  • Rimborso oneri: 7000 kWh x € 1 cent/kWh, ovvero € 80.

Le ultime tre somme vengono corrisposte al referente della comunità in una sola soluzione.

Erreci, al fianco di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo

Erreci è al fianco di enti, privati e aziende che vogliono sfruttare al massimo le opportunità date dalle fonti di energia rinnovabili.

Per informazioni e consulenze su impianti fotovoltaici e non solo, contattateci allo 0331 341963, oppure inviate una email all’indirizzo info@erreci.info. Saremo felici di rispondere ai vostri dubbi e di proporre soluzioni personalizzate, in linea con le vostre esigenze.

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